LAVORATORI FRONTALIERI

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della L. 13 giugno 2023 n. 83 si conclude l’iter di approvazione del nuovo Accordo tra l’Italia e la Svizzera sui lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020 e destinato a sostituire l’Accordo del 1974 che da cinquant’anni regola la materia.

Il nuovo accordo prevede limitatamente ai frontalieri che risiedono nella fascia di confine, un sistema di tassazione concorrente tra i due Stati, con un limite dell’80% all’imposta che risulterebbe ordinariamente dovuta nello Stato in cui viene svolta l’attività.

La stessa legge di ratifica prevede, altresì, disposizioni di carattere meramente interno legate alla tassazione dei frontalieri: ad esempio, l’art. 4 innalza da 7.500 euro a 10.000 euro la franchigia.

Le regole sin qui sintetizzate operano solo per i “nuovi” frontalieri: in virtù del regime transitorio previsto dall’art. 9 dell’Accordo del 23 dicembre 2020, restano imponibili solamente in Svizzera i redditi dei frontalieri italiani che svolgono, alla data di entrata in vigore dell’Accordo o tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore dell’Accordo, attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera svizzera.

Il nuovo Accordo entra in vigore, a norma del suo art. 8, alla data di ricezione dell’ultima delle notifiche con i quali Italia e Svizzera si danno reciprocamente atto della conclusione dei rispettivi iter di ratifica, e si applica dal 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello di entrata in vigore anche l’innalzamento a 10.000 euro della franchigia interna segue la stessa tempistica.

L’ultima “appendice” che lascia la legge di ratifica è rappresentata dall’eliminazione della Svizzera dalla black list delle persone fisiche contenuta nel DM 4 maggio 1999, con benefici indiretti anche in tema di regime sanzionatorio per le violazioni in tema di monitoraggio fiscale da parte dei residenti italiani.