Il regime fiscale delle cripto-attività è stato formulato ex novo dalla legge di bilancio 2023.
Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività di cui alla lett. c-sexies) del co. 1 dell’art. 67 del TUIR possedute alla data dell’1.1.2023, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.
A partire dall’1.1.2023 anche le cripto-attività saranno soggette all’imposta di bollo e all’IVAFE nella misura proporzionale del 2 per mille.
Viene disciplinata una apposita procedura di regolarizzazione delle violazioni pregresse, sia in ambito reddituale che di monitoraggio fiscale.
La regolarizzazione avviene con la presentazione, a cura dei contribuenti interessati, di una istanza di emersione, il cui modello sarà approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.